PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Dispensa dall'obbligo di sottoporre a terapie di sostenimento vitale chi versa in condizioni terminali).

      1. I medici sono dispensati dal sottoporre a terapie di sostenimento vitale qualsiasi persona che versa in condizioni terminali, salvo che la stessa vi abbia comunque personalmente e consapevolmente consentito.

Art. 2.
(Nozione di terapia di sostenimento vitale).

      1. Ai fini della presente legge, per terapia di sostenimento vitale si intende principalmente ogni mezzo o intervento medico che utilizza tecniche meramente rianimative nonché apparecchiature meccaniche o artificiali per sostenere, riattivare o sostituire una naturale funzione vitale.

Art. 3.
(Accertamento delle condizioni terminali).

      1. L'accertamento delle condizioni terminali è effettuato da un medico competente nelle tecniche di rianimazione designato dall'azienda sanitaria locale del luogo di degenza dell'infermo, su concorde parere del primario anestesiologo della stessa azienda, direttamente o su richiesta di altro medico, ove questi abbia in cura l'infermo.
      2. L'accertamento delle condizioni terminali non dispensa il medico che l'ha in cura dal dovere di assistere l'infermo.

Art. 4.
(Interruzione della terapia).

      1. Il medico che ha effettuato l'accertamento delle condizioni terminali ne comunica, anche verbalmente, i risultati alle

 

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persone indicate dall'articolo 5, comma 1, che siano agevolmente reperibili e, se non gli consta alcuna opposizione, dispone per iscritto l'interruzione della terapia.
      2. L'interruzione della terapia non dispensa dall'apprestare quelle cure che, senza incidere direttamente sull'esito naturale dell'infermità, sono intese ad alleviarne le sofferenze.
      3. Per interruzione della terapia deve intendersi anche il mancato inizio della terapia stessa.

Art. 5.
(Soggetti legittimati a proporre opposizione).

      1. Sono legittimati a proporre opposizione contro l'interruzione della terapia i conviventi dell'infermo di età non inferiore a sedici anni, ovvero, in mancanza di essi, un ministro del culto cui appartiene, anche presumibilmente, l'infermo stesso.
      2. Sono altresì legittimati a proporre opposizione contro l'interruzione della terapia gli ascendenti e i discendenti in linea diretta e i parenti collaterali, entro il secondo grado, dell'infermo, di età non inferiore a sedici anni.

Art. 6.
(Procedimento di opposizione).

      1. L'opposizione da parte dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5, comunicata anche verbalmente al medico dell'azienda sanitaria locale di cui all'articolo 3, comma 1, deve essere proposta, senza formalità, e comunque non oltre dodici ore dalla comunicazione, al presidente del tribunale della circoscrizione del luogo di degenza dell'infermo. Se più sono le comunicazioni, il termine decorre dalla prima comunicazione.
      2. Il presidente del tribunale, sentiti l'opponente e un collegio medico composto dalle persone indicate dall'articolo 2, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 578, convalida, se del caso, l'accertamento

 

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e autorizza chi lo ha effettuato a disporre l'interruzione della terapia.
      3. Il medico dell'azienda sanitaria locale, decorse dodici ore dalla comunicazione di cui al comma 1, accerta se l'opposizione è stata proposta. Ove ciò non risulti, dispone l'interruzione della terapia.

Art. 7.
(Direttore sanitario. Vigilanza).

      1. Il direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale vigila sull'applicazione della presente legge e ne segnala le eventuali infrazioni agli organi competenti.